Tipologia : Formazione professionale
Della gestione delle emergenze, il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. prevede che il Datore di Lavoro se ne occupi preventivamente, cioè contestualmente al momento nel quale progetta di impiegare lavoratori nella sua attività designando obbligatoriamente tra i propri lavoratori, quelli incaricati dellâ€(TM)attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gestione delle emergenze.
(Art. 18 comma 1 lett. B â€" Art. 43 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui allâ€(TM)allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
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